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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento si ispira ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. Insieme al P.O.F costituisce il documento fondamentale dell'Istituto ed è finalizzato a fornire un riferimento sul piano dell'impegno personale di ciascun componente della comunità scolastica che è tenuto a rispettarlo e farlo rispettare.

TITOLO I: ORARIO delle LEZIONI

Art. 1

L’orario annuale delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti. Per la validità dell’anno scolastico del singolo alunno sono necessari i ¾ del monte ore annuale complessivo calcolato sulla base del monte ore settimanale e moltiplicato per 33 settimane.

Art. 2

Le attività didattiche iniziano alle ore 8.00. Gli studenti hanno accesso agli spazi interni a partire dalle ore 7.45 e devono trovarsi nelle proprie classi entro le ore 8.00.

Le attività didattiche sono sospese dalle ore 11.00 alle 11.15, intervallo durante il quale gli studenti possono uscire dalla scuola. La scuola non assume responsabilità di vigilanza sugli alunni né sui loro effetti personali durante questo intervallo.

Art. 3

In caso di assenza del docente, l'orario potrà subire delle modifiche di cui sarà data notifica alle famiglie degli studenti minorenni tramite annotazione scritta sul diario personale dell'alunno che dovrà essere firmato da un genitore per conoscenza. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata, sarà compito del docente in servizio durante la prima ora di lezione di quel giorno verificare le firme dei genitori.

TITOLO II: RITARDI e USCITE ANTICIPATE

Art. 1

Gli studenti pendolari, previa presentazione di documentazione attestante l'orario dei mezzi pubblici, potranno chiedere una lieve modifica dell'orario d'ingresso o di uscita al Dirigente Scolastico, che la concederà nel rispetto delle attività didattiche programmate.

Art. 2

Eventuali ritardi, non reiterati, sono ammessi per giustificati e validi motivi entro le 8.10. In tal caso l'alunno verrà ammesso in classe dal docente in servizio alla prima ora. I docenti della prima ora avranno cura di annotare il ritardo nel registro di classe indicandone la motivazione e l'ora di arrivo dell'alunna/o.

Art. 3

Gli studenti che dovessero arrivare dopo le 8.10 dovranno recarsi in presidenza per essere ammessi in classe alla seconda ora. Tale ritardo verrà annotato sul registro di classe dal docente della seconda ora. Qualora il docente, per giustificati motivi, ritenesse non opportuna l'ammissione, annoterà ciò sul registro di classe ed invierà in presidenza l'alunno. La dirigenza prenderà i successivi provvedimenti che saranno sempre motivati e annotati sul registro di classe, perché vengano poi sottoposti al consiglio di classe.

Art. 4

I docenti sono tenuti ad annotare eventuali ritardi degli studenti durante le altre ore del giorno (ad esempio dopo l'intervallo).

Art. 5

Qualora si superino la quota di 5 ingressi a seconda ora e/o uscite anticipate sia a primo che a secondo quadrimestre, gli studenti potranno essere riammessi a scuola solo se accompagnati da un genitore.

Art. 6

I ritardi reiterati saranno tenuti in considerazione al momento della valutazione del comportamento.

Art. 7

Solo l'ufficio di presidenza potrà concedere uscite anticipate, previa motivata richiesta scritta ed in casi eccezionali.

Art. 8

Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da chi ne abbia una eventuale delega, che sia stata depositata a inizio anno scolastico in segreteria didattica.

Art. 9

Gli studenti maggiorenni potranno richiedere autonomamente permessi di uscita anticipata, debitamente motivati, comunque non nella misura superiore alle cinque entrate posticipate o uscite anticipate per quadrimestre. La scuola, monitora le richieste dei maggiorenni e ne da eventuale comunicazione alle famiglie.

Art. 10

Le entrate a seconda ora e le uscite anticipate saranno computate come ore di assenza.

Art. 11

I ritardi dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze.

Art. 12

In caso di assenza del docente e di impossibilità a procedere ad una sostituzione, gli studenti verranno licenziati solo se la scuola sarà in possesso di una specifica autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori ad inizio d'anno scolastico.

TITOLO III: ASSENZE

Art. 1

Le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto, che la segreteria didattica consegna personalmente ad un genitore, il quale contestualmente deposita la firma.

Art. 2

Per le assenze che superano i cinque giorni, anche se comprensivi di eventuali festività ad essi inframmezzate, è necessario allegare alla giustificazione certificato medico che attesti lo stato di buona salute.

Art. 3

Gli alunni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età potranno firmare le proprie giustificazioni e i propri permessi.

Art. 4

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, il genitore ne potrà richiedere un duplicato in segreteria didattica. Il costo del secondo libretto viene definito annualmente in seduta di Consiglio di Istituto. Sul duplicato verranno annullate le caselle relative al numero di assenze già fatte dagli studenti, desunte dal registro di classe.

Art. 5

Le assenze, anche se giustificate, restano uno degli elementi concorrenti alla valutazione dell'alunno e

all'attribuzione del credito scolastico .

La valutazione dell'incidenza delle assenze si effettua facendo riferimento ai singoli insegnamenti.

Art. 6

Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane (es. nel biennio 27 x 33 = 891). Nel monte ore delle discipline rientrano tutte le attività facenti parte delle attività didattica, ivi comprese le uscite didattiche, i viaggi di istruzione etc, che sono da riportare regolarmente nel registro di classe e nel registro personale del singolo docente.

Rientrano a pieno titolo nel tempo scuola altresì tutti i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli allievi, assenti a scuola per malattia, stiano seguendo in ospedale o a casa dei percorsi formativi programmati e concordati con la scuola.

Nel caso in cui in una o più discipline si registrino assenze superiori ad un quarto del relativo monte ore annuale, il Consiglio di classe valuterà se sussistano le condizioni per la valutazione dello studente.

Art. 7

Assenze ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

gravi motivi di salute;

terapie e/o cure documentabili;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza;

gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado

problematiche di lavoro,

frequenza a corsi di musica (Conservatorio) e di danza.

L’accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.

Qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata) effettuata durante l’anno scolastico sarà conteggiata ai fini dell’esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate dai genitori, da chi detiene la patria potestà̀, dagli studenti maggiorenni.

Tutti i casi di assenza che giustificano la deroga devono essere motivati e documentati.

TITOLO IV: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1

Sono previste sanzioni disciplinari per tutte le componenti della scuola che ostacolano il regolare andamento della comunità scolastica. Per il personale docente e non docente sono previste sanzioni a norma di legge; per gli studenti si fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola superiore(DPR 24 giugno 1998, n.249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235) e alle sue modalità di applicazione elaborate dal Consiglio di Istituto e qui di seguito presentate.

Art. 2

LE SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI

Gli alunni possono essere destinatari di specifici provvedimenti disciplinari. Tali provvedimenti hanno in ogni caso finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Art. 3

Le sanzioni sono, ove possibile per la loro natura e tipologia, sempre temporanee devono tenere conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l’episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano

devono essere proporzionate all’infrazione disciplinare commessa;

•devono essere ispirate al principio della riparazione del danno;

•devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia;

non possono, in ogni caso, influire sulla valutazione del profitto ma sulla valutazione globale del comportamento.

Le sanzioni disciplinari più severe possono essere erogate previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Le sanzioni vanno comminate dopo aver invitato l’alunno in qualsiasi momento ad esporre le proprie ragioni e devono essere sempre motivate per iscritto.

Ogni sanzione non verbale deve essere comunicata per iscritto, tramite Libretto Scolastico o lettera, alle famiglie, che hanno l’obbligo di vistare l’avviso, che dovrà essere necessariamente controllato dal Coordinatore di Classe. Delle situazioni più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico, che ne darà comunicazione ai genitori.

In sede di Consiglio si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso dell’alunno e, se minore d’età, del genitore) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie.

Art. 4

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dell’art. 3 del D.P.R. 249/98 e dal Regolamento d’Istituto, in particolare la parte “Norme di ordine e convivenza civile”

Art. 5

Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi

La scala di grado delle sanzioni è la seguente:

COMMINATE DAL DOCENTE

a) richiamo orale

b)nota (ammonimento scritto) sul libretto dell’alunno/a c)nota (ammonimento scritto) sul registro di classe d)convocazione dei genitori, tramite comunicazione sul libretto

COMMINATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE e)convocazione dei genitori, eventualmente tramite lettera della scuola

f)esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d’istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali

g)allontanamento dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a quindici giorni h)risarcimento del danno

COMMINATE DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO

i)risarcimento del danno

j)allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni

k)allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato

l)allontanamento dalla Comunità Scolastica con esclusione dallo scrutinio finale

COMMINATE DALLA COMMISSIONE D’ESAME

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame (applicabili anche ai candidati esterni)

Art. 6

a. b. c. Le note disciplinari (o ammonimenti scritti)

Il primo livello di azione disciplinare nei con-fronti degli studenti consiste in richiami verbali o note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe. Tali ammonizioni, se ripetute nel corso dell’anno, possono condurre a sanzioni più gravi.

Il coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio quadrimestrale, è tenuto a monitorare numero e

qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla iterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti, per la formulazione del voto di condotta.

Art. 7

g. h. i. j. L’allontanamento

L’allontanamento dalla comunità scolastica per gravi e reiterate infrazioni disciplinari non può superare i 15 giorni e viene deliberato dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, con dovere

di astensione dal voto da parte dello studente sanzionato o del suo genitore, nel caso in cui anche solo uno di essi faccia parte dell’organo collegiale chiamato a deliberare. In sede di Consiglio si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso dell’alunno e, se minore d’età, del genitore) sia come

sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie che si accompagnano ai provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica. Tale attività saranno deliberate dal Consiglio di Classe nelle modalità ritenute più opportune.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro a scuola.

Nel caso di allontanamento senza obbligo di frequenza lo studente è tenuto a mantenersi costantemente aggiornato sullo svolgimento dei programmi in classe.

L’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni(e prolungabile sino a che permane una situazione di pericolo) può essere disposto dal Consiglio d’Istituto anche quando

a. siano stati commessi reati che violano il rispetto e la dignità della persona o nel caso siano stati commessi atti idonei a creare pericolo per l’incolumità delle persone.

il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento;

in tal caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il rapporto con lo studente e i suoi genitori già sopra indicato.

Gli allontanamenti di cui ai precedenti punti saranno disposti tenendo conto del possibile superamento del numero massimo di assenze consentito, onde evitare che per effetto della misura di tale allontanamento lo studente perda la possibilità di es-sere valutato in sede di scrutinio e perda in tal modo l’anno scolastico

L’allontanamento dalla comunità scolastica in via definitiva per il corrente anno scolastico viene disposto dal Consiglio d’Istituto quando

a. siano stati commessi reati che violano il rispetto e la dignità della persona o nel caso siano stati commessi atti idonei a creare pericolo per l’incolumità delle persone

ricorrano situazioni di recidiva (non è la prima volta che l’alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale

non risultino esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo.

Nei casi ancora più gravi di quelli sopra indicati, il Consiglio d’Istituto può deliberare l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

Oltre alle motivazioni, i provvedimenti disciplinari di allontanamento o di esclusione dovranno illustrare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Nei casi previsti dall’art.4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola, ma ciò non sospende né interrompe un procedimento disciplinare già iniziato a suo carico.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denunzia all’autorità giudiziaria.

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/ deliberazione deve essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito in qualsiasi momento

le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. L’alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l’allontanamento dalla scuola). Il provvedimento adottato viene comunica-to integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno.

Art. 8

Impugnazioni (art.5 DPR 21/11/2007)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Organo di Garanzia interno della scuola, il quale si pronunzia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. In caso non si pronunzi entro detto termine,

la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata. In ogni caso, l’impugnazione non

sospende l’esecutività della sanzione irrogata.

Contro le decisioni assunte dall’Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte

di chiunque abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n.249/1998) viene stabilito il seguente regolamento

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

D E L I B E RA

Art. 1

Principi e finalità

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri deglistudenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R.

giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle

Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale alla formazione umana e civile degli studenti.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni gravi che possono comportare l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2

Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto a scuola e fuori scuola e soprattutto durante i viaggi d’istruzione e le visite guidate.

Art. 3

Disposizioni disciplinari

Si configurano come mancanze lievi: a) presentarsi alle lezioni in ritardo;

b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;

c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni.(es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’edificio o dalla fila, ecc.)

Si configurano come mancanze gravi:

utilizzare il telefono cellulare durante l’orario delle lezioni e le prove scritte;

fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;

frequentare irregolarmente le lezioni senza giustificato motivo;

assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente e del dirigente scolastico.

imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;

rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo e/o negligenza;

reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

insultare e umiliare i compagni sia in presenza che attraverso il web o altri mezzi di comunicazione (whattsapp, facebook, ecc.); costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o discriminatorie (per religione, sesso, appartenenza politica, cittadinanza);

sottrarre beni a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;

compiere atti di vandalismo;

compiere atti di violenza su persone;

compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza(correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);

compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;

g)violare le leggi (es: fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti);

raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 4

VIOLAZIONI E SANZIONI

Le mancanze previste nell’art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie anche verbalmente.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere

punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 3.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per

presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all’Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) dell’art. 3.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Dirigente scolastico ha facoltà di allontanare uno studente dalla scuola per violazioni gravi che riguardano l’incolumità delle persone. Tale provvedimento deve essere ratificato (confermato o revocato) dal Consiglio di classe appositamente convocato.

3. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), f), e g), h) dell’art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.5

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio. L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione scritta ai genitori.

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell’audizione, potrà seguire:

l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale competente.

L’Organo Collegiale viene convocato, di norma, entro cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Art. 9

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 11

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.

Art. 13

Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.

L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14

L’Organo di Garanzia interno è composto da:

Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede

Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;

un genitore, designato dal Consiglio di Istituto che designa anche un membro supplente;

uno studente designato dal Citato degli Studenti, il quale designa anche un membro supplente .

Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n.

249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15

L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 16

L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

Art. 17

Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti;

in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una

violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/04/2015.