Codice e norme disciplinari - Arrt. 91 - Rinvio delle norme disciplinari (Docenti)
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- Creato Venerdì, 19 Novembre 2010 19:41
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SEZIONE I (CCNL 2006-2009) - Personale docenteART. 91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs 297/94.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
Sanzioni disciplinari personale docente (art. 492 e ss del Testo Unico 297/94)
- Avvertimento scritto
- Censura
- Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese
- Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi
- Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi ed utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva
- Destituzione
Il procedimento disciplinare ai sensi dell’ Art. 55 bis D.Lgs 165
Cosa cambia per i docenti dal 15 Novembre 2009 ( entrata in vigore del D.150)
Si applicano gli artt. da 492 a 501 del D.Lgs. n. 297/1994, che definiscono le sanzioni
applicabili e i loro effetti
Il D. Lgs 150 abroga gli artt. da 502 a 507 (competenze a irrogare sanzioni)
Avvertimento scritto, censura e sospensione senza retribuzione fino a 10 gg. sono ora di competenza del Dirigente Scolastico, con le modalità e i termini indicati dalle nuove norme.
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