Corso in uso
Partecipanti
Argomento 1
Regolamento per la disciplina degli incarichi
agli esperti esterni
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del
1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed
insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della
programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche
deliberate nel POF.
Art. 2 - Requisiti professionali
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda
necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i
requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata
nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento. Il collegio nomina una propria commissione che redige una tabella di valutazione del punteggio per l'assegnazione degli incarichi.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla
previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individuate le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni, ne dà informazione
con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra
forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono
stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
l'oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto.
Art.4 - Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente
regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
Art.5 - Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e dalla commissione del collegio dei docenti mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi
professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai
seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
Art.6 - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula
del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
l'oggetto della prestazione;
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del
contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
le modalità di pagamento del corrispettivo;
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni
per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto,
se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e
sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno
essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e
l'oggetto dell'incarico.
Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del
Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze
professionali;
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri
impegni di lavoro;
di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da
12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
per la commissione POF
michele ambrogio
agli esperti esterni
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del
1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed
insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della
programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche
deliberate nel POF.
Art. 2 - Requisiti professionali
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda
necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i
requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata
nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento. Il collegio nomina una propria commissione che redige una tabella di valutazione del punteggio per l'assegnazione degli incarichi.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla
previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individuate le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni, ne dà informazione
con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra
forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono
stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
l'oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto.
Art.4 - Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente
regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
Art.5 - Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico e dalla commissione del collegio dei docenti mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi
professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai
seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
Art.6 - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in
relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula
del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
l'oggetto della prestazione;
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del
contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
le modalità di pagamento del corrispettivo;
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni
per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto,
se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e
sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno
essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e
l'oggetto dell'incarico.
Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del
Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze
professionali;
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri
impegni di lavoro;
di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da
12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
per la commissione POF
michele ambrogio
Ultime modifiche: Wednesday, 23 February 2011, 01:35