REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI
LE COMPETENZE
Art. 1
In riferimento alla normativa vigente il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione Scolastica che è quella didattica - educativa - formativa.
Art. 2
Ogni suo intervento deve essere quindi il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.
Art. 3
E’ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza .
Art 4.
Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori per meglio condividere proposte e decisioni ed attuarle con consapevolezza.

LA CONVOCAZIONE
Art. 5
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell’O.d.g. della relativa convocazione deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.
Art. 6
Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. per la seduta successiva.
Art. 7
Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Direzione mette a disposizione il materiale informativo utile alla discussione in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA
Art. 8
Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:
- apre e chiude la seduta
- dà la parola, guida e modera la discussione
- cura l’ordinato svolgersi dei lavori
- stabilisce la sequenza delle votazioni;
In relazione al decreto n. 44 del 01/02/2002, il Dirigente Scolastico:
- organizza il programma per l’attuazione del POF
- realizza il programma nell’esercizio dei compiti e delle sue funzioni
- comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza.
Art. 9
Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.
Art. 10
Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i suoi collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne dà lettura. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale, oggetto di approvazione.
Art. 11
Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà consultabile in bacheca interna alla sala insegnanti, anche al fine di richiedere in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO
Art. 12
Sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR n° 275, 8marzo 1999) il Collegio dei docenti:
Elabora il POF tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di Istituto.
Propone ed organizza attività didattiche , di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
Cura la programmazione dell’azione educativa, al fine di adeguare obiettivi, attività e tempi di insegnamento nel modo più idoneo ai bisogni degli alunni e ai loro ritmi di apprendimento.
Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico.
Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologia e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
Propone al Consiglio di Istituto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Art. 13
Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si articola in commissioni di lavoro da individuare ad inizio di ogni anno e secondo le esigenze.
Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF.
Art. 14
Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la Funzione Strumentale relativa alla gestione del POF o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione stessa.
Art. 15
I coordinatori incaricati della Funzione Strumentale a loro volta, costituiscono una Commissione di gestione del Piano dell’Offerta Formativa, presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, al fine di:
- favorire la gestione unitaria di tutte le attività previste dal POF
- evitare sovrapposizione di compiti
- assicurare la maggior qualità possibile ai processi formativi
- attuare una valutazione dell’efficacia del POF
- predisporre il progetto POF per l’anno successivo
- predisporre le iniziative culturali aperte al territorio
La Commissione di Coordinamento si riunisce su iniziativa del Dirigente o della maggioranza dei suoi membri.
Art. 16
Le proposte di attività da inoltrare al Presidente della Commissione di Coordinamento, possono provenire da:
- Consiglio di interclasse
- Collegio dei docenti
- Consiglio d’Istituto
– Comitato dei genitori (rispettando procedure, modalità ed indicazioni contenute nel Regolamento di Istituto e del Consiglio di Circolo)
Ogni iniziativa proposta deve contenere tutti gli elementi necessari a valutarne l’efficacia e deve essere presentata in forma scritta.

VALIDITA’ DELLE SEDUTE
Art. 17
Il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente Ià metà + 1 dei componenti.
Art. 18
Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art. 19
Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. La durata delle sedute è stabilita precedentemente nel computo delle 40 ore di collegialità, all’inizio di ogni anno scolastico; qualsiasi variazione di orario è soggetta ad approvazione del Collegio Docenti.

LAVORI DELLE SEDUTE
a. La discussione
Art. 20
I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.
Art. 21
E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa.
Art. 22
Il Presidente concede la parola seguendo l'ordine di richiesta, tanto per gli argomenti all’Ordine del Giorno, quanto per le richieste di intervento durante la discussione.
Art. 23
La durata degli interventi nella discussione di ogni punto al'O.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della delibera stessa.
Art. 24
Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
Art. 25
Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per un tempo non superiore a cinque minuti.

b. Le votazioni
Art. 26
Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
Art. 27
Prima della votazione il Presidente illustra le varie proposte di delibera, se più di una, e poi chiama il Collegio al voto su ognuna di esse. Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. Per ogni votazione vengono chiamati: contrari, astenuti, favorevoli.
Art. 28
Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne quelle per appello nominale.
Art. 29
Una proposta di delibera è approvata:
1. se votata all'unanimità
2. se votata a maggioranza
Nel caso 2. si distinguono due tipi di maggioranza:
- maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), richiesta per mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti;
- maggioranza, per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto degli astenuti non ha valore ai fini della determinazione della maggioranza.
Art. 30
Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.
Art. 31
Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
Art. 32
Il presente Regolamento è approvato con una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti ed entra in vigore dal .
Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del presente regolamento e per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza qualificata.
Ultime modifiche: Wednesday, 23 February 2011, 01:35