Corso in uso
Partecipanti
Argomento 1
Regolamento d’Istituto
Premessa
La scuola si impegna a promuovere, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l’effettiva attuazione del diritto allo studio e l’esercizio delle libertà costituzionali.
Secondo tale premessa ci si prefigge di:
Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con espressa esclusione di ogni manifestazione fascista o razzista
Promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con la presenza e la collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche
Favorire il dialogo tra docenti, studenti, ufficio di presidenza e tutto il personale non docente all’interno della scuola
Distribuire il seguente regolamento, il P.O.F, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica.
TITOLO I
Organi di governo
Art.1
Gli organi di governo della scuola sono
Il Collegio Docenti
I Consigli di Classe
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva
Inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea gli studenti per classe, per corso e per Istituto, i genitori per classe, per corso e per Istituto.
Art.2
Studenti e genitori rappresentanti di classe possono riunirsi in comitato secondo le indicazioni di legge.
Art.3
Gli organi di governo e le assemblee o i comitati si propongono di assicurare la funzionalità dei servizi didattici e la maggior fruizione possibile del diritto allo studio
Art.4
La convocazione degli organi di cui sopra è predisposta secondo il calendario di programmazione fissato ad inizio anno, o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le situazioni di urgenza.
Art.5
I docenti garantiranno l’assistenza e la continuità dell’offerta formativa, coadiuvati dal personale ausiliario, in accordo a quanto previsto nel piano delle attività didattiche programmate e ai sensi delle norme contrattuali di lavoro vigenti.
Art. 6
L’istituto sarà aperto per le attività parascolastiche secondo quanto programmato e deliberato negli organi collegiali di scuola
Art. 7
I genitori potranno richiedere di ritrovarsi in assemblea o comitato in tali orari, o altri da concordare, in caso di necessità.
TITOLO II
Orario
Art. 1
L’orario annuale delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti.
Art. 2
L'orario d'ingresso – negli spazi interni dei plessi di via Benfratelli e via Corazza - è, di consueto, le 7.45; gli alunni entro le ore 8.00 devono trovarsi nelle loro aule. Gli studenti che arriveranno in lieve ritardo (di norma non oltre le ore 8.10) saranno ammessi direttamente dal docente della prima ora che valuterà, considerate le motivazioni e il comportamento abituale, l’ammissione in classe e segnerà sul registro l’ora esatta di arrivo. In caso di non ammissione da parte del docente della prima ora o di ritardo oltre le 8.15 si potrà essere ammessi solo con permesso dell’ufficio di presidenza alla seconda ora. Il ritardo lieve se da un lato potrà avere ripercussioni sulla valutazione del comportamento degli studenti (voto in condotta) dall’altro non rientra nel ritardo previsto dal regolamento di istituto che pone un limite di 6 ingressi a seconda ora per quadrimestre e che va segnato nella scheda di rilevazione delle assenze e dei ritardi. Una deroga a quanto sopra viene concessa agli alunni pendolari, vista la particolare situazione dei trasporti da e fuori città. In via Imera l’ingresso a scuola e l’accesso alle aule è previsto entro e non oltre le ore 8,15 (il ritardo lieve in questo plesso è ammesso entro le ore 8,25). Dopo le prime tre ore – in tutti e tre i plessi – l’attività didattica è sospesa ogni giorno per 15 minuti di intervallo. Visto il numero di pendolari che ne fanno motivata e costante richiesta e considerate le oggettive difficoltà nei collegamenti con i servizi pubblici di trasporto, nei corsi con sei ore di lezione, l'ultima ora verrà ridotta di dieci minuti; la sesta ora di lezione terminerà alle ore 14.05. Nessuna riduzione per la quarta e la quinta ora nei plessi di via Benfratelli e Corazza. La quinta ora nei locali di via Imera è ridotta di 10 minuti per permettere alla rilevante presenza di alunni fuorisede di raggiungere i mezzi di trasporto pubblici per il rientro a casa.
Art. 3
Tutti gli studenti che risiedono fuori città o in condizioni di oggettiva difficoltà logistica potranno richiedere annualmente l’autorizzazione ad una leggera modifica dell’orario d’ingresso o di uscita, dietro presentazione della documentazione relativa all’orario dei mezzi pubblici. L’accettazione della richiesta è esercitata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del piano delle attività didattiche ed educative programmate.
Art. 4
Gli studenti che arriveranno in lieve ritardo (di norma non oltre le ore 8.10) saranno ammessi direttamente dal docente della prima ora che valuterà, considerate le motivazioni e il comportamento abituale, l’ammissione in classe e segnerà sul registro l’ora esatta di arrivo. In caso di non ammissione da parte del docente della prima ora o di ritardo oltre le 8.15 si potrà essere ammessi solo con permesso dell’ufficio di presidenza alla seconda ora. Il ritardo lieve se da un lato potrà avere ripercussioni sulla valutazione del comportamento degli studenti (voto in condotta) dall’altro non rientra nel ritardo previsto dal regolamento di istituto che pone un limite di 6 ingressi a seconda ora per quadrimestre e che va segnato nella scheda di rilevazione delle assenze e dei ritardi. Una deroga a quanto sopra viene concessa agli alunni pendolari, vista la particolare situazione dei trasporti da e fuori città.
È raccomandato ai docenti responsabili di non autorizzare – in linea di massima e in assenza di documentazione oggettiva - non più di sei ingressi a seconda ora a quadrimestre, avendo cura di annotare e motivare l’ingresso di cui sopra sull’apposito spazio del registro di classe. Sullo stesso registro saranno annotati dal docente in servizio eventuali ritardi in altre ore. Uscite anticipate sono autorizzate solo dalla presidenza, previa motivata richiesta scritta, ed in casi eccezionali. Per gli alunni minorenni è necessario che siano i genitori, o chi eserciti in loro vece la patria potestà, a prelevare personalmente i propri figli. Gli alunni maggiorenni possono avvalersi della facoltà di richiedere personalmente permessi d'uscita anticipata, ferma restando la necessità di documentare adeguatamente la motivazione della richiesta nel rispetto di un regolamento che responsabilizza ugualmente maggiorenni e genitori; la scuola, ove possibile, comunica comunque alle famiglie le richieste d'uscita del maggiorenne coi mezzi a sua disposizione. Le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto, dopo il quinto giorno è necessario allegare il certificato medico. Gli alunni che compiano il diciottesimo anno di età presentano la motivazione dell’assenza corredata dalla firma autografa sul libretto, che dal raggiungimento della maggiore età viene loro consegnato direttamente.
I ritardi dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze. Lo studente è sempre ammesso in classe, in linea di massima e purché questo non pregiudichi le condizioni per lo svolgimento delle lezioni. Qualora il docente, per giustificati motivi, ritenesse non opportuna l'ammissione, annoterà ciò sul registro di classe ed invierà in presidenza l'alunno. La dirigenza prenderà i successivi provvedimenti che saranno sempre motivati e annotati sul registro di classe, perché vengano poi sottoposti al consiglio di classe.
Art. 5
Non è possibile entrare dopo la prima ora di lezione o uscire prima della penultima ora, se non per motivazioni gravi e documentate, senza una giustificazione firmata da un genitore o dallo studente maggiorenne.
Art. 6
La richiesta di giustificazione delle assenze pari o superiore a 5 giorni, anche comprensivi di eventuali festività ad essi inframmezzate, dovrà essere accompagnata da certificato medico, attestante che lo studente non è affetto da malattia infettiva.
Art. 7
Per le assenze dovute a manifestazioni studentesche ci si attiene alla normativa ministeriale vigente, rispettando il diritto degli studenti a partecipare civilmente ad ogni forma di esercizio attivo della cittadinanza.
Art. 8
In caso di assenza degli insegnanti, la scuola potrà modificare l’orario delle lezioni delle classi interessate, comunicandolo per tempo agli studenti ed ai genitori di alunni minorenni attraverso apposite circolari.
Art. 9
In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto: su di esso saranno annullate le giustificazioni già usate, desunte dal registro di classe.
Art. 10
I genitori depositeranno in segreteria la loro firma e potranno, per iscritto, indicare generalità e numero di documento di un familiare o della persona autorizzata a ritirare i figli minorenni da scuola in caso di malore improvviso o infortunio.
Art. 11
Assenze
Si sottolinea il fatto che la continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dell'allievo e che il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del credito scolastico (v. Regolamento Esami di Stato, art.11, comma 2).
Ritardi
Si sottolinea che il ritardo non può essere una consuetudine, ma deve essere giustificato da validi motivi. Particolare attenzione verrà prestata alla documentazione dei ritardi degli alunni maggiorenni, per abituarli ad un senso di responsabilità e rispetto dell’istituzione scolastica che deve accompagnare il pieno esercizio dei diritti ottenuti con la maggiore età.
TITOLO III
Informazione, trasparenza, partecipazione e coinvolgimento di alunni e famiglie
Art. 1
Le informazioni sono fornite:
con circolari, con avvisi e/o comunicati affissi agli Albi e/o nei locali della Scuola (ingresso, corridoio, sito WEB ecc.);
in casi eccezionali, con comunicazioni personali, telefoniche ed annotate sul registro di classe o sui verbali del Consiglio di Classe, oppure scritte e inviate a mano o per posta;
tramite i rappresentanti di studenti e genitori presenti negli OO.CC. compresi i comitati degli studenti e dei genitori;
per richiesta verbale o scritta degli interessati.
Art. 2
Il dirigente autorizza le suddette convocazioni e le comunica tramite circolare.
Art. 3
Nella programmazione d'Istituto, nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'istituto, gli studenti e le famiglie partecipano mediante i loro rappresentanti eletti.
Art. 4
Tutti gli atti concernenti le diverse programmazioni possono essere consultati o discussi. I comitati di studenti e genitori ed i loro rappresentanti in Consiglio d'Istituto possono presentare proposte e richieste di modifica e/o integrazione delle programmazioni dei consigli di classe. Nelle diverse programmazioni sono esplicitati finalità/obiettivi e criteri/modalità per operare nei vari ambiti della Scuola.
Art. 5
Dati sulla valutazioni periodiche saranno forniti:
con le pagelle di 1° e 2° quadrimestre, con opportune forme di comunicazione intermedie, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e reso pubblico con circolari e lettere indirizzate alle famiglie degli studenti, con comunicazioni puntuali alle famiglie che verranno informati anche telefonicamente di eventuali e/o reiterati ingressi e uscite fuori orario
Art. 6
Reclami, segnalazioni, proposte, suggerimenti sono fatti a voce e per iscritto al Dirigente scolastico ed al Consiglio di classe. Farli rappresenta, oltre che un diritto, un dovere di collaborazione al buon andamento della Scuola.
TITOLO IV
Mancanze disciplinari e sanzioni, impugnazioni
Art. 1
Secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 (Statuto degli Studenti) s'individuano come mancanze disciplinari i comportamenti degli studenti che contrastano con i doveri elencati nell'art. 3 del suddetto D.P.R. e quelli che contrastano con le norme e disposizioni vigenti. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, devono essere segnalati tempestivamente al Dirigente scolastico dal personale o da chiunque ne venga a conoscenza. Per mancanza disciplinare s'intende il venir meno ai doveri elencati nell'art. 3 ed il porre in atto comportamenti che ledono i diritti altrui di cui all'art. 2 del sopra citato statuto e/o, più in generale, comportamenti che ostacolano il perseguimento delle finalità espresse nello Statuto degli studenti e nel progetto educativo della Scuola, specie se tali comportamenti sono ripetuti. I docenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni degli alunni, segnalano sul registro di classe tali comportamenti e fanno poi vistare la nota al Dirigente scolastico. Lo stesso Dirigente annota sul medesimo registro quei comportamenti irregolari che direttamente gli risultino. Docenti e Dirigente possono inviare analoghe note agli studenti ed ai loro genitori o informare telefonicamente riguardo a comportamenti non coerenti con il buon andamento della scuola. Il Consiglio di classe può scrivere anche note di demerito, sulla scheda personale che annualmente costituisce il curriculum d'ogni alunno. Tali note sono considerate anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, quando si configurano come dati sulla frequenza scolastica e sull'interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vedi art. 11 comma 2 D.P.R. 23/7/98 n.323 Regolamento N.E.S.) Ciò vale in particolare per le note sulle assenze di massa (astensioni dalle lezioni di circa 2/3 della classe), che contrastano in modo decisivo con l'art. 1 del già citato Statuto, delle quali resta responsabile ciascun singolo allievo. Il Consiglio di classe ha, in ogni caso, l'obbligo, in itinere e durante lo scrutinio finale, di esaminare tutti i dati che emergono dal registro di classe e da altri atti in possesso della scuola riguardo alla situazione della classe, all'andamento degli studi, al percorso formativo d'ogni singolo alunno ed alle relazioni con ogni famiglia, e di tenerne conto in relazione alla normativa vigente ed al presente regolamento. Eventuali sanzioni sono previste in casi di comportamenti che ostacolano il perseguimento delle finalità espresse nello Statuto degli studenti e nel progetto educativo della Scuola, specie se tali comportamenti sono ripetuti.
Ogni sanzione inoltre deve avere i caratteri chiaramente indicati nel comma 5 dell'art. 4 già citato e, pertanto, nel caso in cui avvengano da parte degli studenti comportamenti che contrastino con le finalità della scuola e il presente Regolamento, il Consiglio di classe potrà deliberare di irrogare delle sanzioni attribuendo a ciascun responsabile lo svolgimento di compiti, in orario extracurricolare, che contribuiranno al buon andamento del servizio scolastico: riordino di materiali di biblioteca e d'archivio, servizio in biblioteca, pulizia locali, attività di volontariato ecc. Lo svolgimento di tali compiti dovrà costituire esperienza formativa coerente ed adeguata sia alla mancanza e sia alla personalità del singolo alunno; in qualche caso potrà implicare l'esclusione da viaggi e/o visite guidate.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Scuola previste al comma 6 dell'art.4 dello Statuto citato, sono adottati dal Consiglio di classe, fino a cinque giorni d'allontanamento (DPR n.249/98, art.4, comma 6).
Gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri elencati all'art. 3 dello statuto degli Studenti, sono tenuti altresì ad osservare le altre norme vigenti e le disposizioni che la scuola periodicamente dà attraverso circolari, avvisi, note ecc.
In particolare sono tenuti a:
portare con sé il libretto di giustificazioni ed esibirlo quando sia richiesto da personale della scuola;
partecipare regolarmente e con sollecitudine ad ogni attività curriculare ed extracurriculare prevista;
rispettare orari, disposizioni e vincoli espliciti ed impliciti, relativi al loro ed all'altrui studio e lavoro;
uscire a motore spento dal posteggio della scuola in via Benfratelli e via Corazza;
non fumare in alcuno dei locali della scuola;
tenere i telefoni cellulari spenti. In caso di necessità gli studenti possono chiedere di usare il telefono di presidenza o di segreteria. Il permesso sarà dato dal docente in servizio che motiverà sul registro di classe l'eccezionale autorizzazione;
rispettare e salvaguardare i beni della scuola;
pagare le spese per riparazioni e lavori conseguenti a danni provocati da atti di vandalismo e/o comportamenti scorretti.
La responsabilità disciplinare è personale.
Studenti, e insegnanti, si impegneranno, a vigilare su fenomeni di bullismo e segnalarli tempestivamente agli organi deputati per le opportune sanzioni disciplinari
TITOLO V
Organo di garanzia ex comma 2, art. 5
E' costituito dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti designati dal Collegio, due studenti ed un genitore designati dai rispettivi comitati.
E' possibile ricorrere a tale organo entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare. L'organo di garanzia decide, altresì, per richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche per i conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento e dell'attuazione dello statuto degli studenti. L'organo di garanzia è costituito ad ogni inizio d'anno, entro il 31 ottobre. Può essere convocato d'urgenza. L'organo di garanzia riceve eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 4 succitato
TITOLO VI
Regolamento dell'organizzazione e realizzazione dei viaggi e visite di istruzione
Visite guidate e viaggi d’istruzione, altrimenti definiti “viaggi d’integrazione culturale” costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuati soltanto per esigenze scolastiche connesse con i programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, tenendo peraltro presenti i fini della complessiva formazione culturale e della crescita globale della persona. Scaturiscono, perciò, da un impegno progettuale ampio e nella prospettiva di una “cultura di rete”.
Sono inseriti nella programmazione del Collegio ed in quella dei Consigli e dei singoli docenti; si effettuano dopo adeguata preparazione e con eventuali interventi integrativi o con particolari progetti di gruppo.
Le visite guidate e i viaggi si rivolgono a tutta la classe avendo cura di non discriminare o escludere alcuno Ai viaggi d’integrazione culturale partecipano almeno i tre quarti della classe.
L'impegno dei consigli di classe comunque è, prioritariamente, quello di coinvolgere totalità degli alunni anche nei viaggi di integrazione culturale, e pertanto, nella loro programmazione i consigli dovranno garantire le condizioni di economicità e accessibilità che sono presupposto per tale partecipazione in relazione alla realtà economica, culturale e sociale che caratterizza ogni singola classe. Eventuali gratuità previste dalle agenzie saranno utilizzate dagli alunni.
La durata dei viaggi di integrazione culturale all'estero è, di norma non superiore a sette giorni complessivi e sei notti.
In Italia si potranno effettuare viaggi per un massimo di sei giorni complessivi e non più di cinque notti.
Il c.d.c. si preoccuperà di scegliere la destinazione secondo la programmazione tenendo anche conto delle esigenze economiche delle famiglie.
Ciascun progetto, che dovrà essere consegnato alla Commissione Viaggi, dovrà contenere:
Indicazione della classe o delle classi che vi partecipano
Finalità del progetto e attinenza ai programmi di insegnamento
Attività da svolgere in preparazione del viaggio (es. lezioni, visione di materiale audio- visivo, ricerche su
Intenet, ecc.)
Programma analitico
In allegato, uno schema operativo con i seguenti dati:
Periodo di svolgimento del viaggio (indicare un arco di tempo di almeno tre settimane)
Mezzi di trasporto
Tipo di sistemazione
Pasti richiesti
Eventuale richiesta di guida (per i viaggi all'estero, specificare se di lingua italiana o straniera)
Eventuali richieste di prenotazioni/biglietti di ingresso a musei, ecc.
Numero di studenti partecipanti sul numero totale degli studenti della classe
Docenti accompagnatori (che, per motivi di sicurezza non devono essere inferiori ad uno per ogni 15 alunni, e
comunque non meno di due se il gruppo è inferiore a 15 o se si verifica uno scarto di alunni superiore a 5 unità)
Per le classi quinte, eventuale richiesta di contributo straordinario per studenti con particolari disagi
economici
La raccolta di tutte le informazioni necessarie sui luoghi da visitare sarà a cura del C.C.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una richiesta di preventivo per l'eventuale utilizzo di pullman.
Qualora il progetto e/o lo scheda operativo risultassero incompleti o non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni, la Commissione Viaggi ne informerà il C.C. interessato perché provveda, entro il termine indicato da circolari o dalla stessa Commissione, alle modifiche necessarie. In mancanza di tali modifiche il progetto non potrà essere realizzato.
TITOLO VII
Regolamento per l'utilizzo dell'aula multimediale
L'utilizzo dell'aula deve essere concordato anticipatamente con il responsabile, secondo quanto prevede la programmazione concordata della classe. Il responsabile avrà cura di annotare sull'apposito registro la data della prenotazione, la data del lavoro, la classe, l'ora, il docente, l'eventuale richiesta di collegamento Internet (attività prevista nella programmazione, in uno specifico progetto o attività del singolo docente a scopo didattico).
Gli alunni devono essere accompagnati dal docente. In nessun caso possono accedere alunni non accompagnati.
I lavori devono essere effettuati su supporti magnetici archiviati a scuola; è quindi assolutamente vietato utilizzare materiale esterno.
Il responsabile, all'inizio dei lavori, sarà tenuto a preparare una pianta della classe assegnando un posto fisso ad ogni alunno.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell'aula saranno addebitati al singolo alunno che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l'aula, qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile.
L'aula dotata di collegamento Internet è accessibile ai docenti per motivi esclusivamente didattici (documentati come sopra indicato).
L'utilizzo di Internet è possibile, previa prenotazione, secondo un orario che sarà predisposto tenendo conto delle esigenze degli utenti.
Il responsabile è tenuto a stampare il tabulato dei collegamenti effettuati con siti Internet; i suddetti tabulati, unicamente al registro delle presenze, vengono raccolti per eventuali controlli.
TITOLO VIII
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di informatica
Le classi appartenenti ai corsi sperimentali sono tenute a frequentare obbligatoriamente il laboratorio di informatica per un'ora la settimana. I docenti che non ritengono di potere frequentare tale attività devono indicare nella loro programmazione e sul registro di classe le relative motivazioni.
Il docente di matematica deve, all'inizio dell'anno scolastico, concordare con l’insegnante tecnico pratico, che collabora con lui, l'ora in cui può accedere al laboratorio. All'inizio dell'anno scolastico pertanto sarà preparato un orario complessivo per l'uso del laboratorio.
Il docente avrà cura di informare costantemente l’insegnante tecnico pratico sul programma svolto allo scopo di stabilire insieme gli argomenti da trattare la volta successiva.
L’insegnante tecnico pratico avrà cura di assegnare ad ogni alunno una postazione fissa e tali postazioni verranno annotate in una pianta della classe.
L'insegnante della disciplina e l’ITP, se assegnato alle classe, elaborano di comune accordo la programmazione disciplinare, gli strumenti, e i criteri di valutazione. In coerenza con la programmazione utilizzeranno il laboratorio un’ora alla settimana.
I lavori devono essere effettuati su supporti magnetici archiviati a scuola; è quindi assolutamente vietato utilizzare materiale esterno.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell'aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l'aula, qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile.
I docenti di matematica-informatica sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell'aula
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell'inventario del laboratorio.
Le classi non sperimentali e i docenti di diverse aree disciplinari possono utilizzare il laboratorio previa prenotazione e previa verifica della disponibilità in orario. Per tale attività sarà tenuto dallo insegnante tecnico pratico, che collabora col docente, un apposito registro riportante: data della prenotazione, data dell’attività, classe, docente, ora, tipo di attività (prevista nella programmazione o appartenente ad uno specifico progetto),firma.
TITOLO IX
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di scienze
Il docente di Scienze deve, all’inizio dell’anno scolastico, concordare con il responsabile l’ora in cui può accedere al laboratorio. All’inizio dell’anno scolastico pertanto sarà preparato un orario complessivo per l’uso del laboratorio.
L’insegnante è tenuto ad accompagnare gli studenti in laboratorio e durante lo svolgimento della lezione, fruisce costantemente del supporto tecnico dell’insegnante tecnico pratico che interviene durante lo svolgimento degli esperimenti cooperando in perfetta sincronia con il docente, secondo quanto prevede la programmazione della classe.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell’aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l’aula, quando non sia possibile individuare il singolo responsabile.
Il docente e l’insegnante tecnico pratico avranno cura di indicare agli studenti le apposite indicazioni affisse sulle pareti dei laboratorio indicanti, in particolare, la natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose, i simboli convenzionali indicativi del rischio caratteristico di prodotti chimici e i relativi consigli di prudenza.
I docenti di Scienze sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell’aula.
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell’inventario del laboratorio.
TITOLO X
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di fisica
Le classi appartenenti ai corsi sperimentali sono tenute a frequentare il laboratorio un'ora la settimana, secondo quanto deliberato in sede di programmazione. I docenti che non ritengono di potere frequentare tale attività devono indicare nella loro programmazione e sul registro di classe le relative motivazioni.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell'aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l'aula, qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile.
La schedatura di esperimenti su supporti magnetici deve essere sempre operata su materia li archiviati a scuola; è quindi assolutamente vietato usare materiale esterno.
Le classi non sperimentali possono utilizzare il laboratorio previa prenotazione (almeno 5 giorni prima) e previa verifica della disponibilità in orario. Per tale attività sarà tenuto dall’insegnante tecnico pratico, che collabora col docente, un apposito registro riportante: data di prenotazione, data attività, classe, ora docente, tipo di attività previsto dalla programmazione o da uno specifico progetto, firma.
L'insegnante della disciplina e l’ITP, se assegnato alle classe, elaborano di comune accordo la programmazione disciplinare, gli strumenti, e i criteri di valutazione. In coerenza con la programmazione utilizzeranno il laboratorio un’ora alla settimana.
I docenti di Fisica sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell'aula
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell'inventario del laboratorio
TITOLO XI
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di scienze
Il docente di Scienze deve, all’inizio dell’anno scolastico, concordare con il responsabile l’ora in cui può accedere al laboratorio. All’inizio dell’anno scolastico pertanto sarà preparato un orario complessivo per l’uso del laboratorio.
L’insegnante è tenuto ad accompagnare gli studenti in laboratorio e durante lo svolgimento della lezione, fruisce costantemente del supporto tecnico dell’insegnante tecnico pratico che interviene durante lo svolgimento degli esperimenti cooperando in perfetta sincronia con il docente, secondo quanto prevede la programmazione della classe.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell’aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l’aula, quando non sia possibile individuare il singolo responsabile.
Il docente e l’insegnante tecnico pratico avranno cura di indicare agli studenti le apposite indicazioni affisse sulle pareti dei laboratorio indicanti, in particolare, la natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose, i simboli convenzionali indicativi del rischio caratteristico di prodotti chimici e i relativi consigli di prudenza.
I docenti di Scienze sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell’aula.
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell’inventario del laboratorio.
Premessa
La scuola si impegna a promuovere, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l’effettiva attuazione del diritto allo studio e l’esercizio delle libertà costituzionali.
Secondo tale premessa ci si prefigge di:
Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con espressa esclusione di ogni manifestazione fascista o razzista
Promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con la presenza e la collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche
Favorire il dialogo tra docenti, studenti, ufficio di presidenza e tutto il personale non docente all’interno della scuola
Distribuire il seguente regolamento, il P.O.F, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica.
TITOLO I
Organi di governo
Art.1
Gli organi di governo della scuola sono
Il Collegio Docenti
I Consigli di Classe
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva
Inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea gli studenti per classe, per corso e per Istituto, i genitori per classe, per corso e per Istituto.
Art.2
Studenti e genitori rappresentanti di classe possono riunirsi in comitato secondo le indicazioni di legge.
Art.3
Gli organi di governo e le assemblee o i comitati si propongono di assicurare la funzionalità dei servizi didattici e la maggior fruizione possibile del diritto allo studio
Art.4
La convocazione degli organi di cui sopra è predisposta secondo il calendario di programmazione fissato ad inizio anno, o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le situazioni di urgenza.
Art.5
I docenti garantiranno l’assistenza e la continuità dell’offerta formativa, coadiuvati dal personale ausiliario, in accordo a quanto previsto nel piano delle attività didattiche programmate e ai sensi delle norme contrattuali di lavoro vigenti.
Art. 6
L’istituto sarà aperto per le attività parascolastiche secondo quanto programmato e deliberato negli organi collegiali di scuola
Art. 7
I genitori potranno richiedere di ritrovarsi in assemblea o comitato in tali orari, o altri da concordare, in caso di necessità.
TITOLO II
Orario
Art. 1
L’orario annuale delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti.
Art. 2
L'orario d'ingresso – negli spazi interni dei plessi di via Benfratelli e via Corazza - è, di consueto, le 7.45; gli alunni entro le ore 8.00 devono trovarsi nelle loro aule. Gli studenti che arriveranno in lieve ritardo (di norma non oltre le ore 8.10) saranno ammessi direttamente dal docente della prima ora che valuterà, considerate le motivazioni e il comportamento abituale, l’ammissione in classe e segnerà sul registro l’ora esatta di arrivo. In caso di non ammissione da parte del docente della prima ora o di ritardo oltre le 8.15 si potrà essere ammessi solo con permesso dell’ufficio di presidenza alla seconda ora. Il ritardo lieve se da un lato potrà avere ripercussioni sulla valutazione del comportamento degli studenti (voto in condotta) dall’altro non rientra nel ritardo previsto dal regolamento di istituto che pone un limite di 6 ingressi a seconda ora per quadrimestre e che va segnato nella scheda di rilevazione delle assenze e dei ritardi. Una deroga a quanto sopra viene concessa agli alunni pendolari, vista la particolare situazione dei trasporti da e fuori città. In via Imera l’ingresso a scuola e l’accesso alle aule è previsto entro e non oltre le ore 8,15 (il ritardo lieve in questo plesso è ammesso entro le ore 8,25). Dopo le prime tre ore – in tutti e tre i plessi – l’attività didattica è sospesa ogni giorno per 15 minuti di intervallo. Visto il numero di pendolari che ne fanno motivata e costante richiesta e considerate le oggettive difficoltà nei collegamenti con i servizi pubblici di trasporto, nei corsi con sei ore di lezione, l'ultima ora verrà ridotta di dieci minuti; la sesta ora di lezione terminerà alle ore 14.05. Nessuna riduzione per la quarta e la quinta ora nei plessi di via Benfratelli e Corazza. La quinta ora nei locali di via Imera è ridotta di 10 minuti per permettere alla rilevante presenza di alunni fuorisede di raggiungere i mezzi di trasporto pubblici per il rientro a casa.
Art. 3
Tutti gli studenti che risiedono fuori città o in condizioni di oggettiva difficoltà logistica potranno richiedere annualmente l’autorizzazione ad una leggera modifica dell’orario d’ingresso o di uscita, dietro presentazione della documentazione relativa all’orario dei mezzi pubblici. L’accettazione della richiesta è esercitata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del piano delle attività didattiche ed educative programmate.
Art. 4
Gli studenti che arriveranno in lieve ritardo (di norma non oltre le ore 8.10) saranno ammessi direttamente dal docente della prima ora che valuterà, considerate le motivazioni e il comportamento abituale, l’ammissione in classe e segnerà sul registro l’ora esatta di arrivo. In caso di non ammissione da parte del docente della prima ora o di ritardo oltre le 8.15 si potrà essere ammessi solo con permesso dell’ufficio di presidenza alla seconda ora. Il ritardo lieve se da un lato potrà avere ripercussioni sulla valutazione del comportamento degli studenti (voto in condotta) dall’altro non rientra nel ritardo previsto dal regolamento di istituto che pone un limite di 6 ingressi a seconda ora per quadrimestre e che va segnato nella scheda di rilevazione delle assenze e dei ritardi. Una deroga a quanto sopra viene concessa agli alunni pendolari, vista la particolare situazione dei trasporti da e fuori città.
È raccomandato ai docenti responsabili di non autorizzare – in linea di massima e in assenza di documentazione oggettiva - non più di sei ingressi a seconda ora a quadrimestre, avendo cura di annotare e motivare l’ingresso di cui sopra sull’apposito spazio del registro di classe. Sullo stesso registro saranno annotati dal docente in servizio eventuali ritardi in altre ore. Uscite anticipate sono autorizzate solo dalla presidenza, previa motivata richiesta scritta, ed in casi eccezionali. Per gli alunni minorenni è necessario che siano i genitori, o chi eserciti in loro vece la patria potestà, a prelevare personalmente i propri figli. Gli alunni maggiorenni possono avvalersi della facoltà di richiedere personalmente permessi d'uscita anticipata, ferma restando la necessità di documentare adeguatamente la motivazione della richiesta nel rispetto di un regolamento che responsabilizza ugualmente maggiorenni e genitori; la scuola, ove possibile, comunica comunque alle famiglie le richieste d'uscita del maggiorenne coi mezzi a sua disposizione. Le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto, dopo il quinto giorno è necessario allegare il certificato medico. Gli alunni che compiano il diciottesimo anno di età presentano la motivazione dell’assenza corredata dalla firma autografa sul libretto, che dal raggiungimento della maggiore età viene loro consegnato direttamente.
I ritardi dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze. Lo studente è sempre ammesso in classe, in linea di massima e purché questo non pregiudichi le condizioni per lo svolgimento delle lezioni. Qualora il docente, per giustificati motivi, ritenesse non opportuna l'ammissione, annoterà ciò sul registro di classe ed invierà in presidenza l'alunno. La dirigenza prenderà i successivi provvedimenti che saranno sempre motivati e annotati sul registro di classe, perché vengano poi sottoposti al consiglio di classe.
Art. 5
Non è possibile entrare dopo la prima ora di lezione o uscire prima della penultima ora, se non per motivazioni gravi e documentate, senza una giustificazione firmata da un genitore o dallo studente maggiorenne.
Art. 6
La richiesta di giustificazione delle assenze pari o superiore a 5 giorni, anche comprensivi di eventuali festività ad essi inframmezzate, dovrà essere accompagnata da certificato medico, attestante che lo studente non è affetto da malattia infettiva.
Art. 7
Per le assenze dovute a manifestazioni studentesche ci si attiene alla normativa ministeriale vigente, rispettando il diritto degli studenti a partecipare civilmente ad ogni forma di esercizio attivo della cittadinanza.
Art. 8
In caso di assenza degli insegnanti, la scuola potrà modificare l’orario delle lezioni delle classi interessate, comunicandolo per tempo agli studenti ed ai genitori di alunni minorenni attraverso apposite circolari.
Art. 9
In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto: su di esso saranno annullate le giustificazioni già usate, desunte dal registro di classe.
Art. 10
I genitori depositeranno in segreteria la loro firma e potranno, per iscritto, indicare generalità e numero di documento di un familiare o della persona autorizzata a ritirare i figli minorenni da scuola in caso di malore improvviso o infortunio.
Art. 11
Assenze
Si sottolinea il fatto che la continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dell'allievo e che il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del credito scolastico (v. Regolamento Esami di Stato, art.11, comma 2).
Ritardi
Si sottolinea che il ritardo non può essere una consuetudine, ma deve essere giustificato da validi motivi. Particolare attenzione verrà prestata alla documentazione dei ritardi degli alunni maggiorenni, per abituarli ad un senso di responsabilità e rispetto dell’istituzione scolastica che deve accompagnare il pieno esercizio dei diritti ottenuti con la maggiore età.
TITOLO III
Informazione, trasparenza, partecipazione e coinvolgimento di alunni e famiglie
Art. 1
Le informazioni sono fornite:
con circolari, con avvisi e/o comunicati affissi agli Albi e/o nei locali della Scuola (ingresso, corridoio, sito WEB ecc.);
in casi eccezionali, con comunicazioni personali, telefoniche ed annotate sul registro di classe o sui verbali del Consiglio di Classe, oppure scritte e inviate a mano o per posta;
tramite i rappresentanti di studenti e genitori presenti negli OO.CC. compresi i comitati degli studenti e dei genitori;
per richiesta verbale o scritta degli interessati.
Art. 2
Il dirigente autorizza le suddette convocazioni e le comunica tramite circolare.
Art. 3
Nella programmazione d'Istituto, nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'istituto, gli studenti e le famiglie partecipano mediante i loro rappresentanti eletti.
Art. 4
Tutti gli atti concernenti le diverse programmazioni possono essere consultati o discussi. I comitati di studenti e genitori ed i loro rappresentanti in Consiglio d'Istituto possono presentare proposte e richieste di modifica e/o integrazione delle programmazioni dei consigli di classe. Nelle diverse programmazioni sono esplicitati finalità/obiettivi e criteri/modalità per operare nei vari ambiti della Scuola.
Art. 5
Dati sulla valutazioni periodiche saranno forniti:
con le pagelle di 1° e 2° quadrimestre, con opportune forme di comunicazione intermedie, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e reso pubblico con circolari e lettere indirizzate alle famiglie degli studenti, con comunicazioni puntuali alle famiglie che verranno informati anche telefonicamente di eventuali e/o reiterati ingressi e uscite fuori orario
Art. 6
Reclami, segnalazioni, proposte, suggerimenti sono fatti a voce e per iscritto al Dirigente scolastico ed al Consiglio di classe. Farli rappresenta, oltre che un diritto, un dovere di collaborazione al buon andamento della Scuola.
TITOLO IV
Mancanze disciplinari e sanzioni, impugnazioni
Art. 1
Secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 (Statuto degli Studenti) s'individuano come mancanze disciplinari i comportamenti degli studenti che contrastano con i doveri elencati nell'art. 3 del suddetto D.P.R. e quelli che contrastano con le norme e disposizioni vigenti. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, devono essere segnalati tempestivamente al Dirigente scolastico dal personale o da chiunque ne venga a conoscenza. Per mancanza disciplinare s'intende il venir meno ai doveri elencati nell'art. 3 ed il porre in atto comportamenti che ledono i diritti altrui di cui all'art. 2 del sopra citato statuto e/o, più in generale, comportamenti che ostacolano il perseguimento delle finalità espresse nello Statuto degli studenti e nel progetto educativo della Scuola, specie se tali comportamenti sono ripetuti. I docenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni degli alunni, segnalano sul registro di classe tali comportamenti e fanno poi vistare la nota al Dirigente scolastico. Lo stesso Dirigente annota sul medesimo registro quei comportamenti irregolari che direttamente gli risultino. Docenti e Dirigente possono inviare analoghe note agli studenti ed ai loro genitori o informare telefonicamente riguardo a comportamenti non coerenti con il buon andamento della scuola. Il Consiglio di classe può scrivere anche note di demerito, sulla scheda personale che annualmente costituisce il curriculum d'ogni alunno. Tali note sono considerate anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, quando si configurano come dati sulla frequenza scolastica e sull'interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vedi art. 11 comma 2 D.P.R. 23/7/98 n.323 Regolamento N.E.S.) Ciò vale in particolare per le note sulle assenze di massa (astensioni dalle lezioni di circa 2/3 della classe), che contrastano in modo decisivo con l'art. 1 del già citato Statuto, delle quali resta responsabile ciascun singolo allievo. Il Consiglio di classe ha, in ogni caso, l'obbligo, in itinere e durante lo scrutinio finale, di esaminare tutti i dati che emergono dal registro di classe e da altri atti in possesso della scuola riguardo alla situazione della classe, all'andamento degli studi, al percorso formativo d'ogni singolo alunno ed alle relazioni con ogni famiglia, e di tenerne conto in relazione alla normativa vigente ed al presente regolamento. Eventuali sanzioni sono previste in casi di comportamenti che ostacolano il perseguimento delle finalità espresse nello Statuto degli studenti e nel progetto educativo della Scuola, specie se tali comportamenti sono ripetuti.
Ogni sanzione inoltre deve avere i caratteri chiaramente indicati nel comma 5 dell'art. 4 già citato e, pertanto, nel caso in cui avvengano da parte degli studenti comportamenti che contrastino con le finalità della scuola e il presente Regolamento, il Consiglio di classe potrà deliberare di irrogare delle sanzioni attribuendo a ciascun responsabile lo svolgimento di compiti, in orario extracurricolare, che contribuiranno al buon andamento del servizio scolastico: riordino di materiali di biblioteca e d'archivio, servizio in biblioteca, pulizia locali, attività di volontariato ecc. Lo svolgimento di tali compiti dovrà costituire esperienza formativa coerente ed adeguata sia alla mancanza e sia alla personalità del singolo alunno; in qualche caso potrà implicare l'esclusione da viaggi e/o visite guidate.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Scuola previste al comma 6 dell'art.4 dello Statuto citato, sono adottati dal Consiglio di classe, fino a cinque giorni d'allontanamento (DPR n.249/98, art.4, comma 6).
Gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri elencati all'art. 3 dello statuto degli Studenti, sono tenuti altresì ad osservare le altre norme vigenti e le disposizioni che la scuola periodicamente dà attraverso circolari, avvisi, note ecc.
In particolare sono tenuti a:
portare con sé il libretto di giustificazioni ed esibirlo quando sia richiesto da personale della scuola;
partecipare regolarmente e con sollecitudine ad ogni attività curriculare ed extracurriculare prevista;
rispettare orari, disposizioni e vincoli espliciti ed impliciti, relativi al loro ed all'altrui studio e lavoro;
uscire a motore spento dal posteggio della scuola in via Benfratelli e via Corazza;
non fumare in alcuno dei locali della scuola;
tenere i telefoni cellulari spenti. In caso di necessità gli studenti possono chiedere di usare il telefono di presidenza o di segreteria. Il permesso sarà dato dal docente in servizio che motiverà sul registro di classe l'eccezionale autorizzazione;
rispettare e salvaguardare i beni della scuola;
pagare le spese per riparazioni e lavori conseguenti a danni provocati da atti di vandalismo e/o comportamenti scorretti.
La responsabilità disciplinare è personale.
Studenti, e insegnanti, si impegneranno, a vigilare su fenomeni di bullismo e segnalarli tempestivamente agli organi deputati per le opportune sanzioni disciplinari
TITOLO V
Organo di garanzia ex comma 2, art. 5
E' costituito dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti designati dal Collegio, due studenti ed un genitore designati dai rispettivi comitati.
E' possibile ricorrere a tale organo entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare. L'organo di garanzia decide, altresì, per richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche per i conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento e dell'attuazione dello statuto degli studenti. L'organo di garanzia è costituito ad ogni inizio d'anno, entro il 31 ottobre. Può essere convocato d'urgenza. L'organo di garanzia riceve eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 4 succitato
TITOLO VI
Regolamento dell'organizzazione e realizzazione dei viaggi e visite di istruzione
Visite guidate e viaggi d’istruzione, altrimenti definiti “viaggi d’integrazione culturale” costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuati soltanto per esigenze scolastiche connesse con i programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, tenendo peraltro presenti i fini della complessiva formazione culturale e della crescita globale della persona. Scaturiscono, perciò, da un impegno progettuale ampio e nella prospettiva di una “cultura di rete”.
Sono inseriti nella programmazione del Collegio ed in quella dei Consigli e dei singoli docenti; si effettuano dopo adeguata preparazione e con eventuali interventi integrativi o con particolari progetti di gruppo.
Le visite guidate e i viaggi si rivolgono a tutta la classe avendo cura di non discriminare o escludere alcuno Ai viaggi d’integrazione culturale partecipano almeno i tre quarti della classe.
L'impegno dei consigli di classe comunque è, prioritariamente, quello di coinvolgere totalità degli alunni anche nei viaggi di integrazione culturale, e pertanto, nella loro programmazione i consigli dovranno garantire le condizioni di economicità e accessibilità che sono presupposto per tale partecipazione in relazione alla realtà economica, culturale e sociale che caratterizza ogni singola classe. Eventuali gratuità previste dalle agenzie saranno utilizzate dagli alunni.
La durata dei viaggi di integrazione culturale all'estero è, di norma non superiore a sette giorni complessivi e sei notti.
In Italia si potranno effettuare viaggi per un massimo di sei giorni complessivi e non più di cinque notti.
Il c.d.c. si preoccuperà di scegliere la destinazione secondo la programmazione tenendo anche conto delle esigenze economiche delle famiglie.
Ciascun progetto, che dovrà essere consegnato alla Commissione Viaggi, dovrà contenere:
Indicazione della classe o delle classi che vi partecipano
Finalità del progetto e attinenza ai programmi di insegnamento
Attività da svolgere in preparazione del viaggio (es. lezioni, visione di materiale audio- visivo, ricerche su
Intenet, ecc.)
Programma analitico
In allegato, uno schema operativo con i seguenti dati:
Periodo di svolgimento del viaggio (indicare un arco di tempo di almeno tre settimane)
Mezzi di trasporto
Tipo di sistemazione
Pasti richiesti
Eventuale richiesta di guida (per i viaggi all'estero, specificare se di lingua italiana o straniera)
Eventuali richieste di prenotazioni/biglietti di ingresso a musei, ecc.
Numero di studenti partecipanti sul numero totale degli studenti della classe
Docenti accompagnatori (che, per motivi di sicurezza non devono essere inferiori ad uno per ogni 15 alunni, e
comunque non meno di due se il gruppo è inferiore a 15 o se si verifica uno scarto di alunni superiore a 5 unità)
Per le classi quinte, eventuale richiesta di contributo straordinario per studenti con particolari disagi
economici
La raccolta di tutte le informazioni necessarie sui luoghi da visitare sarà a cura del C.C.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una richiesta di preventivo per l'eventuale utilizzo di pullman.
Qualora il progetto e/o lo scheda operativo risultassero incompleti o non conformi a quanto previsto dalle presenti disposizioni, la Commissione Viaggi ne informerà il C.C. interessato perché provveda, entro il termine indicato da circolari o dalla stessa Commissione, alle modifiche necessarie. In mancanza di tali modifiche il progetto non potrà essere realizzato.
TITOLO VII
Regolamento per l'utilizzo dell'aula multimediale
L'utilizzo dell'aula deve essere concordato anticipatamente con il responsabile, secondo quanto prevede la programmazione concordata della classe. Il responsabile avrà cura di annotare sull'apposito registro la data della prenotazione, la data del lavoro, la classe, l'ora, il docente, l'eventuale richiesta di collegamento Internet (attività prevista nella programmazione, in uno specifico progetto o attività del singolo docente a scopo didattico).
Gli alunni devono essere accompagnati dal docente. In nessun caso possono accedere alunni non accompagnati.
I lavori devono essere effettuati su supporti magnetici archiviati a scuola; è quindi assolutamente vietato utilizzare materiale esterno.
Il responsabile, all'inizio dei lavori, sarà tenuto a preparare una pianta della classe assegnando un posto fisso ad ogni alunno.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell'aula saranno addebitati al singolo alunno che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l'aula, qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile.
L'aula dotata di collegamento Internet è accessibile ai docenti per motivi esclusivamente didattici (documentati come sopra indicato).
L'utilizzo di Internet è possibile, previa prenotazione, secondo un orario che sarà predisposto tenendo conto delle esigenze degli utenti.
Il responsabile è tenuto a stampare il tabulato dei collegamenti effettuati con siti Internet; i suddetti tabulati, unicamente al registro delle presenze, vengono raccolti per eventuali controlli.
TITOLO VIII
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di informatica
Le classi appartenenti ai corsi sperimentali sono tenute a frequentare obbligatoriamente il laboratorio di informatica per un'ora la settimana. I docenti che non ritengono di potere frequentare tale attività devono indicare nella loro programmazione e sul registro di classe le relative motivazioni.
Il docente di matematica deve, all'inizio dell'anno scolastico, concordare con l’insegnante tecnico pratico, che collabora con lui, l'ora in cui può accedere al laboratorio. All'inizio dell'anno scolastico pertanto sarà preparato un orario complessivo per l'uso del laboratorio.
Il docente avrà cura di informare costantemente l’insegnante tecnico pratico sul programma svolto allo scopo di stabilire insieme gli argomenti da trattare la volta successiva.
L’insegnante tecnico pratico avrà cura di assegnare ad ogni alunno una postazione fissa e tali postazioni verranno annotate in una pianta della classe.
L'insegnante della disciplina e l’ITP, se assegnato alle classe, elaborano di comune accordo la programmazione disciplinare, gli strumenti, e i criteri di valutazione. In coerenza con la programmazione utilizzeranno il laboratorio un’ora alla settimana.
I lavori devono essere effettuati su supporti magnetici archiviati a scuola; è quindi assolutamente vietato utilizzare materiale esterno.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell'aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l'aula, qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile.
I docenti di matematica-informatica sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell'aula
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell'inventario del laboratorio.
Le classi non sperimentali e i docenti di diverse aree disciplinari possono utilizzare il laboratorio previa prenotazione e previa verifica della disponibilità in orario. Per tale attività sarà tenuto dallo insegnante tecnico pratico, che collabora col docente, un apposito registro riportante: data della prenotazione, data dell’attività, classe, docente, ora, tipo di attività (prevista nella programmazione o appartenente ad uno specifico progetto),firma.
TITOLO IX
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di scienze
Il docente di Scienze deve, all’inizio dell’anno scolastico, concordare con il responsabile l’ora in cui può accedere al laboratorio. All’inizio dell’anno scolastico pertanto sarà preparato un orario complessivo per l’uso del laboratorio.
L’insegnante è tenuto ad accompagnare gli studenti in laboratorio e durante lo svolgimento della lezione, fruisce costantemente del supporto tecnico dell’insegnante tecnico pratico che interviene durante lo svolgimento degli esperimenti cooperando in perfetta sincronia con il docente, secondo quanto prevede la programmazione della classe.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell’aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l’aula, quando non sia possibile individuare il singolo responsabile.
Il docente e l’insegnante tecnico pratico avranno cura di indicare agli studenti le apposite indicazioni affisse sulle pareti dei laboratorio indicanti, in particolare, la natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose, i simboli convenzionali indicativi del rischio caratteristico di prodotti chimici e i relativi consigli di prudenza.
I docenti di Scienze sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell’aula.
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell’inventario del laboratorio.
TITOLO X
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di fisica
Le classi appartenenti ai corsi sperimentali sono tenute a frequentare il laboratorio un'ora la settimana, secondo quanto deliberato in sede di programmazione. I docenti che non ritengono di potere frequentare tale attività devono indicare nella loro programmazione e sul registro di classe le relative motivazioni.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell'aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l'aula, qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile.
La schedatura di esperimenti su supporti magnetici deve essere sempre operata su materia li archiviati a scuola; è quindi assolutamente vietato usare materiale esterno.
Le classi non sperimentali possono utilizzare il laboratorio previa prenotazione (almeno 5 giorni prima) e previa verifica della disponibilità in orario. Per tale attività sarà tenuto dall’insegnante tecnico pratico, che collabora col docente, un apposito registro riportante: data di prenotazione, data attività, classe, ora docente, tipo di attività previsto dalla programmazione o da uno specifico progetto, firma.
L'insegnante della disciplina e l’ITP, se assegnato alle classe, elaborano di comune accordo la programmazione disciplinare, gli strumenti, e i criteri di valutazione. In coerenza con la programmazione utilizzeranno il laboratorio un’ora alla settimana.
I docenti di Fisica sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell'aula
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell'inventario del laboratorio
TITOLO XI
Regolamento per l'utilizzo del laboratorio di scienze
Il docente di Scienze deve, all’inizio dell’anno scolastico, concordare con il responsabile l’ora in cui può accedere al laboratorio. All’inizio dell’anno scolastico pertanto sarà preparato un orario complessivo per l’uso del laboratorio.
L’insegnante è tenuto ad accompagnare gli studenti in laboratorio e durante lo svolgimento della lezione, fruisce costantemente del supporto tecnico dell’insegnante tecnico pratico che interviene durante lo svolgimento degli esperimenti cooperando in perfetta sincronia con il docente, secondo quanto prevede la programmazione della classe.
Eventuali danni causati alle attrezzature dell’aula saranno addebitati al singolo studente che ne è responsabile o alla classe che ha utilizzato l’aula, quando non sia possibile individuare il singolo responsabile.
Il docente e l’insegnante tecnico pratico avranno cura di indicare agli studenti le apposite indicazioni affisse sulle pareti dei laboratorio indicanti, in particolare, la natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose, i simboli convenzionali indicativi del rischio caratteristico di prodotti chimici e i relativi consigli di prudenza.
I docenti di Scienze sono invitati a comunicare qualsiasi problema al responsabile dell’aula.
Il responsabile è tenuto ad annotare in itinere eventuali variazioni dell’inventario del laboratorio.
Ultime modifiche: Wednesday, 23 February 2011, 01:35